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Reddito garantito ai disabili e persone in difficoltà

Invalidità anche parziale ed assegni sociali rivalutati a 15 mila euro ad personam. Proposta di testo di legge ai sensi dell’art. 50 della Costituzione Italiana. Per tutti gli invalidi, totali e parziali, l’importo della pensione non deve essere inferiore a 15 mila euro. Allo stesso modo a ciascun cittadino italiano in grave difficoltà deve essere garantito un reddito non inferiore a 15 mila euro.

In particolare con riferimento agli invalidi si ricorda che:

L’art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana statuisce i diritti degli inabili al lavoro: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. È evidente, però, che i soggetti invalidi con percentuali inferiori al cento per cento e che quindi, secondo i medici, mantengono una sia pur scarsa capacità lavorativa, che spesso è solo nelle buone intenzioni delle Commissioni Inps, sono nei fatti nella impossibilità assoluta di mantenersi e di accedere al mercato del lavoro, nonostante l’obbligo di assunzione previsto dalla norma, per impossibilità fisica di assumersi il peso di un rapporto di lavoro costante. Ma soprattutto, sono impossibilitati a mantenersi per l’inadeguatezza di tutte le norme vigenti ad assicurare loro il sostegno necessario.

Noi sottoscritti, cittadini italiani, chiediamo ai sensi dell’art. 50 della Costituzione Italiana che il Parlamento si faccia carico delle esigenze degli invalidi civili ed intervenga legislativamente per:
1) adeguare la pensione di cui all’art.38 legge 448/2001 all’importo di 15 mila euro all’anno tredicesima compresa;
2) estendere la pensione di cui all’art. 38, oltre che a tutti i soggetti ivi indicati, a tutti gli invalidi civili a cui sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 74 per cento;

3) rivalutare i limiti di reddito portandoli a 15 mila euro l’anno per il soggetto non coniugato ed ad 15 mila euro a cui aggiungere l’importo dell’assegno sociale per il caso di cumulo con il coniuge con conseguente riduzione dell’assegno/pensione come indicato dal citato articolo 38 nella dizione attuale;
4) prevedere la cessazione del pagamento dell’assegno/pensione al soggetto che venga assunto o alla riduzione dell’assegno se il reddito determinato dalla nuova assunzione non supera il tetto dei 15mila/30mila euro l’anno;
5) prevedere la cessazione del pagamento dell’assegno/pensione al soggetto le cui condizioni di salute migliorino e si riducano al disotto del 74 per cento. La petizione viene presentata ai sensi dell’art.50 della Costituzione.

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